Art. 17.
(Tutela dei minori).

      1. I soggetti che non hanno ancora compiuto il diciottessimo anno di età possono essere sottoposti a pratiche di tatuaggio o di piercing solo ed esclusivamente con il consenso dei genitori o del tutore.
      2. Chiunque contravviene a quanto disposto dal comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 7.500 euro, ove il fatto non costituisca reato.